CONTENUTO DELLA LEGGE FIANO.


La proposta di legge contro l’apologia del fascismo – approvata alla Camera Dei Deputati lo scorso 14 Settembre -, avanzata dall’onorevole Fiano, mira, soprattutto, ad integrarsi nella legge n°645, pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n°143, il 23 Giugno 1952 e meglio conosciuta come legge Scelba. Quest’ultima consentì di porre in essere la XII° disposizione transitoria della Costituzione italiana. La stessa rivolge tutt’oggi il proprio contenuto a dieci tematiche. Nell’ordine:

  • Riorganizzazione del disciolto partito fascista;
  • Sanzioni penali;
  • Scioglimento e confisca dei beni;
  • Apologia del fascismo;
  • Manifestazioni fasciste;
  • Aggravamento di pene;
  • Competenza e procedimenti;
  • Provvedimenti cautelari in materia di stampa;
  • Pubblicazioni sull’attività antidemocratica del fascismo;
  • Norme di coordinamento e finali. 

La proposta di legge dell’onorevole Fiano, al contrario, si va costituendo di un unico testo:

Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

Appare indubbio il “giro di vite” voluto, cercato ed, infine, ottenuto. Resta da capire se l’acquisto presso una bancarella dell’usato o dell’artigianato di una effige di Mussolini o di un ritaglio di un giornale, risalente al ventennio fascista – tanto per citare due banali esempi di comune “ordinarietà sociale” -, possa presagire l’applicazione della suddetta, in quanto: «… anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia…». In fede, mi permetto di affermare che sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Lascio, in fondo all’articolo, due links ove è possibile reperire, in formato scaricabile, i testi delle due leggi prese in esame.

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