L’ORDINAMENTO GIURIDICO SECONDO MORELLY.


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Un ordinamento giuridico si costituisce di due componenti fondamentali. Da una parte abbiamo le “fonti del diritto”; sono esse, in genere, scritte – si consideri sempre, in campo giurisprudenziale (e non solo), la distinzione esistente tra civil law e common law -, certe e legittimanti le norme giuridiche che costituiscono in toto l’intero assetto legislativo di un Paese. Dall’altra parte, abbiamo le “norme giuridiche” vere e proprie; esse regolano, su tutti i piani, il corretto funzionamento del viver comunitario e, proprio per questo, sono obbligatorie e costituite da un’intrinseca sanzione, qualora venissero, per l’appunto, violate e/o calpestate. La domanda adesso che dobbiamo porci – ricordando quanto già trattato e discusso in riferimento alla filosofia morelliana – è la seguente: “Nonostante Morelly non descriva accuratamente la propria personale e teorizzata forma di Stato, vi sono riflessioni che ci permettono di cogliere i fondamenti giuridici della sua utopia?”. Sì, ve ne sono. Anzi, il Code de la Nature si costituisce di una sua parte conclusiva interamente dedicata alla trattazione di quelle leggi fondamentali per la salvaguardia di una società giusta ed egualitaria. Ma, come da consuetudine, procediamo con ordine.

Quando abbiamo trattato il paradigma contrattualistico, abbiamo affermato come per Morelly sia fondamentale il recupero, sul piano della realtà sociale, della morale naturale caratterizzante lo stato di natura dell’uomo. Il tutto, come abbiamo già avuto modo di vedere, si traduce nel ripudio aprioristico di qualsiasi forma o concezione di proprietà strincto sensu. Questa è la premessa socio-politica fondamentale per l’affermazione di una società moderna ed egualitaria. Lo Stato teorizzato dall’illuminista è uno Stato dai tratti fortemente comunisti – io, personalmente, prediligo sempre l’epiteto “pre-socialista” dato che al comunismo, in filosofia, sarebbe lecito indirizzare una semantica ben precisa, ovvero quella marxiana, sconosciuta, in alcune sue componenti, al libertinage settecentesco -, la cui fonte economica primaria resta (ovviamente) l’agricoltura. Indipendentemente dalla forma di governo di riferimento – monarchia, oligarchia o democrazia -, Morelly pare voglia sottolineare tre aspetti portanti della sua riflessione: il collettivismo comunitario – praticamente assoluto -, il centralismo del potere, coadiuvato da una struttura piramidale di devoluzione del medesimo – capo dello Stato, autorità collegiali ed individuali -, e l’egualitarismo sociale. L’uguaglianza è, filosoficamente parlando, un concetto assoluto in Morelly – si tenga presente che nella semantica filosofica il concetto di “assolutismo” si estende a tutta la realtà, compresa quella oggettiva -: la società morelliana è unicamente composta da cittadini lavoratori. Ogni membro appartiene a questa classe. Non vi è distinzione tra lavoro fisico e lavoro intellettuale: tutti lavorano fisicamente e tutti sono liberi di esercitare il proprio intelletto. Non vi è la distinzione in guerrieri-filosofi-produttori come in Platone. Non vi è la distinzione in «servi» e «famigli» come in More. Non vi è la città abitata da soli filosofi come in Campanella.

Il sistema legislativo di Morelly si divide in:

  • leggi fondamentali e sacre;
  • leggi distributive o economiche;
  • leggi agrarie;
  • leggi edili;
  • leggi sull’organizzazione civile;
  • leggi suntuarie;
  • leggi sulla forma di governo;
  • leggi amministrative;
  • leggi coniugali;
  • leggi sull’educazione;
  • leggi sugli studi;
  • leggi penali.

Purtroppo i limiti, per lo più di natura “spaziale”, impostomi dallo stesso blog non consentono un approfondimento analitico dei contenuti di tutte queste leggi. Sarebbe un lavoro particolarmente enorme, che richiederebbe anche numerosi articoli. Posso solo limitarmi a riportarne alcune, con la speranza che questo possa invogliarvi a recuperare voi stessi il testo per ottenere ulteriori chiarimenti in merito.

Da Leggi fondamentali e sacre destinate a tagliar la radice ai vizi e a tutti i mali di una società:

  • Nella società niente apparterrà singolarmente o in proprietà ad alcuno, eccetto le cose di cui si farà un uso effettivo sia per i bisogni e piaceri personali, che per il quotidiano lavoro
  • Ogni cittadino sarà persona pubblica, nutrita, mantenuta e occupata a pubbliche spese;
  • Ogni cittadino contribuirà, per parte sua, alla pubblica utilità secondo le proprie forze, il talento e l’età. Su questa base saranno regolati i suoi doveri, in conformità alle leggi distributive.

Da Leggi distributive o economiche:

  • Il popolo sarà enumerato e diviso in famiglie, tribù e città e se, molto numeroso, in provincie, affinché tutto sia eseguito in bell’ordine, senza confusione e turbamenti;
  • Ogni tribù sarà composta di un egual numero di famiglie; ogni città di un egual numero di tribù, e così via.

Da Leggi agrarie:

  • Ogni cittadino, senza eccezione, dai venti ai venticinque anni, sarà obbligato a esercitare l’agricoltura a meno che non ne sia dispensato per infermità.

Da Leggi sull’organizzazione civile:

  • In ogni professione i più anziani e, nello stesso tempo, i più esperti dirigeranno di volta in volta, secondo il loro grado di anzianità e per il periodo di cinque giorni, cinque o dieci loro compagni gravandoli con moderazione della parte di lavoro loro assegnata;
  • In ogni corpo professionale si avrà un capo ogni dieci o venti operai. Questi avrà cura di istruirli, di ispezionare la loro opera e di render conto del lavoro e della loro condotta al capo del corpo che durerà in carica un anno. Ciascun capo degli operai sarà perpetuo e, a turno, capo di tutto il corpo;
  • In ogni professione quello che avrà fatto qualche importante scoperta la rivelerà a tutti quelli del suo corpo e da allora ne sarà il capo, anche non avendone l’età, e sarà designato capo del corpo per l’anno venturo. Il turno sarà interrotto soltanto in questo caso e sarà ripreso in seguito.

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