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Il “contratto originario” è per Kant il solo ed unico accordo sul quale possa mai originarsi un “corpo comune” e venire costituita una costituzione civile che risulti essere fondata sul diritto (pubblico) lato sensu. Questo tipo di contratto – il filosofo lo indica anche con il nome di pactum sociale – raggruppa in una volontà comune e pubblica ciascuna volontà particolare e privata dei singoli membri che formano il contesto sociale in questione. Più che venire considerato alla stregua di un mero “fatto storico”, la sua stessa stipulazione è intesa come «una semplice idea della ragione». In sintesi, secondo Kant è fondamentale «obbligare ogni legislatore ad emanare le sue leggi così come esse sarebbero potute nascere dalla volontà riunita di un intero popolo, e considerare ogni suddito, in quanto voglia essere cittadino, come se avesse dato il suo assenso ad una tale volontà.» In questo risiede la legittimità di qualsivoglia legge pubblica. Infatti «se questa è fatta in modo che per un intero popolo sia impossibile darle il suo assenso […], allora non è giusta; se però è solo possibile che un popolo le dia il suo assenso, è un dovere ritenere giusta la legge […].»
Il fondamento della costituzione civile è, dunque, il perseguimento della felicità. Ma – attenzione! – della felicità universale; certamente ogni legge deve tutelare la libertà privata, ma questo non significa che il perseguimento (egoistico) della felicità personale debba condizionare e/o giustificare la stessa legislazione. La riflessione kantiana è alquanto precisa, a tal riguardo. Le leggi emanate all’interno di una costituzione civile e negli interessi di un “corpo comune”, mirano ovviamente al raggiungimento e alla tutela della felicità (pubblica ed universale); ma questo avviene per il semplice fatto di essere esse stesse gli strumenti più idonei per la costruzione di quel preciso ordinamento giuridico fondato sul “diritto”, di cui abbiamo tante volte fatto menzione trattando la filosofia kantiana. Fine dell’agire del Capo dello Stato, afferma Kant, non è tanto la tutela della felicità del popolo quanto, piuttosto, la sua stessa sopravvivenza nelle vesti di “corpo comune”. Ad esempio, il filosofo tedesco parla di alcuni divieti che il Capo dello Stato potrebbe “imporre” nel settore dell’importazione, qualora si rendesse conto che tali politiche non gioverebbero alla cittadinanza ma, al contrario, favorirebbero Stati e/o Paesi terzi. Qui il tema – già citato, nei precedenti articoli – della “prudenza politica” (circa l’emanazione di alcune leggi) viene nuovamente ripresentato da Kant. Se una legge pubblica è conforme al diritto – ovvero è «irreprensibile» – allora essa porta con sé il dovere da parte del popolo di asservirla ed il divieto, riconosciuto allo stesso, di osteggiare l’operato del legislatore. In tal senso, quindi, quando si verifica la premessa di cui sopra, il potere dello Stato deve essere «irresistibile», ovvero capace di reprimere ogni forma di resistenza interna. Quindi «ogni resistenza contro il supremo potere legislativo, ogni istigazione a tradurre in fatti il malcontento dei sudditi, ogni sedizione che sfoci in ribellione, è il più severo e il più duramente punibile tra i delitti nel corpo comune, poiché ne distrugge le fondamenta.»
Il ragionamento non è particolarmente difficile da comprendere: una costituzione civile è una costituzione fondata su un patto sociale che permette ad un popolo (“corpo comune”) di identificarsi attorno al diritto pubblico, garantito e legittimato dalle leggi pubbliche (coattive e frutto dell’agire del legislatore). Il fondamento ontologico della realtà sociale (e giuridica) è, perciò, intrinseco alla costituzione stessa. Opporsi alla volontà del legislatore – nel caso in cui le leggi siano conforme al diritto – significherebbe disconoscere la costituzione stessa, oltre che il dover individuare un terzo soggetto, superiore al Capo dello Stato, che sia in grado di decidere da quale parte stia il diritto… il che è illogico e contraddittorio. Ancora una volta, quindi, il Diritto trascende tutto – interessi privati – e legittima il principio universale di felicità di un popolo.
Ora non dobbiamo pensare che la posizione kantiana equivalga a quella hobbesiana, circa la necessità di un severo leviatano in grado di guidare e comandare – anche con la forza – il popolo (incapace, secondo Hobbes di tenere a freno le proprie passioni ed aspirazioni). A tal riguardo, le parole del filosofo tedesco spazzano via qualsiasi dubbio:
In ogni corpo comune ci deve essere una obbedienza sotto il meccanismo della costituzione statale secondo leggi coattive […], ma insieme uno spirito di libertà, perché ognuno, in ciò che riguarda il dovere dell’uomo in generale, ha bisogno di essere persuaso dalla ragione che questa coazione sia legittima, così che non cada in contraddizione con sé stesso. L’obbedienza senza spirito di libertà è la causa finale di tutte le società segrete.
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