MORALE E VOLONTÀ: PARTE SECONDA.


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La riflessione circa la Morale veicola Schopenhauer a disquisire in tema di res publica, ossia nei riguardi tanto della concezione del diritto lato sensu quanto della funzione e legittimazione da ascrivere allo Stato. Il diritto esiste indipendentemente dallo Stato ma è con quest’ultimo che si rende possibile fornire al medesimo protezione e riconoscimento (giuridico). Di conseguenza, lo Stato altro non è che un «istituto di protezione», la cui esistenza è assolutamente necessaria al fine di tutelare gli individui dagli indiscriminati attacchi che gli stessi altrimenti subirebbero senza alcuna remora.

Secondo Schopenhauer allo Stato devono essere riconosciute le seguenti funzioni:

  1. proteggere la comunità da qualsivoglia minaccia proveniente dall’esterno. Al fine che i popoli non adottino politiche aggressive e di conquista a danno di altri popoli, si deve istituire e rispettare un diritto “internazionale”, la cui «conservazione è affidata all’onore dell’umanità»;
  2. tutelare ogni cittadino da azioni e minacce che possono venirgli mosse contro da un suo stesso consociato. Questa “protezione all’interno” si avvale del riconoscimento di un diritto “privato”, tale da sancire la costituzione di un vero e proprio Stato di Diritto;
  3. infine, si rende necessario garantire all’individuo una solida protezione contro i suoi stessi “protettori”. Per evitare un abuso di potere, si deve garantire la sicurezza del diritto “pubblico” e tale è possibile soltanto attraverso una ferma divisione dei poteri – giuridico, legislativo ed esecutivo -.

Particolarmente interessante risulta anche essere tutta la trattazione circa il diritto penale. Innanzitutto, secondo Schopenhauer, la punizione deve soprattutto colpire l’atto e non il reo:

Alla base del diritto penale bisognerebbe porre, a mio modo di vedere, il principio che propriamente non viene punito l’uomo, ma solo l’azione, affinché questa non si ripeta; il reo è solo la materia su cui viene punita l’azione; affinché la legge, in conseguenza della quale è comminata la pena, conservi il suo potere deterrente.

Da qui le critiche a Kant e alla sua concezione del diritto penale come ius talionis, tramite il quale sia il codice penale che il sistema penitenziario mirano a colpire l’uomo e non l’atto. Il fatto è che per Schopenhauer l’intero disquisire non può esimersi dal concetto di “volontà”. È certamente vero che tante variabili – quali l’ignoranza o il vivere in condizioni difficili – possono determinare l’atto violento, ma resta altrettanto vero che moltissimi altri individui, nelle medesime condizioni, non si piegano a comportarsi contro la legge. Tutto quindi verte sulla moralità del singolo, ovvero sulla volontà che ne determina l’adozione di determinati comportamenti. Colpire l’atto è fondamentale perché «un vero miglioramento morale non è affatto possibile; è solo possibile dissuadere dall’azione».

Da prendere in considerazione anche la riflessione circa la pena di morte:

Che la pena debba avere, come ha insegnato Beccaria, un giusto rapporto con il reato, non dipende dal fatto che essa sia un’espiazione del medesimo, bensì dal fatto che il pegno deve essere commisurato al valore di ciò che garantisce. Perciò ognuno ha il diritto di esigere in pegno, come garanzia della sicurezza della propria vita, la vita altrui: ma non anche di esigerlo per la sicurezza della sua proprietà, per la quale la libertà altrui è pegno sufficiente. Per assicurare la vita dei cittadini la pena di morte è assolutamente necessaria.

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